IL TRIBUNALE REGIONALE 
                DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO 
                           (Sezione Unica) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 156 del 2013,  proposto  da:  Giuseppe  Facchini  e
Flora Silvestri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ceola e
Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo
in Trento, via Cavour n. 34; 
    Contro Comune di Pergine Valsugana, in persona  del  Sindaco  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Nei confronti di Raffaele Marchesini  e  Massimo  Negriolli,  non
costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento delle elezioni  comunali  per  l'elezione  del
Sindaco e del Consiglio comunale di Pergine Valsugana, i  cui  comizi
elettorali sono stati convocati  con  decreto  del  Presidente  della
Regione Trentino-Alto-Adige 22 marzo 2013, n. 21, per  il  giorno  26
maggio  2013  ed  il  giorno  9  giugno  2013,  quanto  al  turno  di
ballottaggio; 
    Dell'atto di proclamazione definitiva degli eletti  avvenuto  con
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 25  giugno  2013,  n.
32; 
    Di ogni altro atto connesso, presupposto, e conseguente, compresi
l'atto  di  proclamazione  del  Sindaco,  avvenuto  con  verbale   di
deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 2013,  n.  31,  ed  il
verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per  la  votazione  di
ballottaggio, in particolare nella parte in cui  procede  al  riparto
dei seggi e procede alla proclamazione provvisoria degli eletti; 
    Visti il ricorso, depositato il 24 luglio  2013,  ed  i  relativi
allegati; 
    Visto il decreto presidenziale con cui e' stata fissata l'udienza
pubblica di discussione il 26 settembre 2013; 
    Visto il verbale  dell'udienza  del  26  settembre  2013  da  cui
risulta che la causa e' stata rinviata all'odierna udienza al fine di
attendere  la  pronuncia  della  Corte  costituzionale   su   analoga
questione; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  30  gennaio  2014  il
cons. Lorenzo Stevanato  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
    1. I ricorrenti espongono di essere cittadini elettori del Comune
di Perline Valsugana (TN), nonche' candidati per la  lista  "verdi  e
democratici del Trentino" nelle  elezioni  comunali  svoltesi  il  26
maggio 2013 e (turno di ballottaggio) 9 giugno 2013. 
    All'esito delle  citate  elezioni  e'  stato  eletto  sindaco  il
candidato Oss Emer Roberto, sostenuto da una coalizione di liste  che
hanno ottenuto, complessivamente, il 27,03  per  cento  di  voti  ma,
quanto a seggi, ben 14 oltre a quello spettante al candidato  sindaco
eletto, mentre tutte  le  altre  liste,  che  pure  avevano  ottenuto
complessivamente il 72,97 per cento di voti,  hanno  avuti  assegnati
soltanto 7 seggi. 
    La coalizione di liste di cui facevano parte i ricorrenti ("verdi
e democratici del Trentino" e "Partito democratico del  tentino")  ha
ottenuto un solo seggio (oltre a quello spettante  al  suo  candidato
alla carica di sindaco), pur avendo ottenuto il 18,42  per  cento  di
voti. 
    2. Tale risultato, abnorme e sproporzionato,  sarebbe  il  frutto
del meccanismo premiale fissato dall'art. 87, primo comma,  lett.  h,
del D.P. Reg. 1.2.2005, n. 1/L "Approvazione del  testo  unico  delle
leggi regionali sulla composizione ed  elezione  degli  organi  delle
amministrazioni comunali", il quale non prevede alcuna soglia minima,
oltre la quale scatti il premio di maggioranza. 
    3. Da cio' il presente ricorso  contro  l'atto  di  proclamazione
degli   eletti   al   Consiglio   comunale,   con   cui   si   deduce
l'illegittimita'  costituzionale  della   citata   norma   di   legge
regionale, per violazione del principio di eguaglianza dei  cittadini
e del voto (artt. 3 e 48, comma 2, Cost.), nonche' del  principio  di
rappresentanza democratica (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.). 
    4. Cio' premesso, ritiene il Collegio che sussista, anzitutto, la
rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel presente
giudizio. 
    Se, infatti, l'art. 87, primo  comma,  lett.  h,  del  D.P.  Reg.
1.2.2005,  n.  1/L   fosse   ritenuto   non   conforme   al   dettato
costituzionale, l'impugnato atto di  proclamazione  degli  eletti  al
consiglio comunale di Pergine Valsugana sarebbe illegittimo,  perche'
troverebbe il suo fondamento in tale norma,  la  quale  dispone  che,
nelle  elezione  dei  comuni  con  popolazione  superiore   a   3.000
abitatiti, se la lista o il gruppo di liste  collegate  al  candidato
eletto sindaco non abbiano conseguito il 60 per cento dei  seggi  del
consiglio (detratto il seggio assegnato al candidato  sindaco)  viene
assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per  cento  dei  seggi,
con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. 
    Nella specie, come detto sopra, il gruppo di liste  collegato  al
candidato eletto sindaco ha ottenuto, complessivamente,  soltanto  il
27,03 per cento di voti ma, quanto a seggi, il 60 per cento, e  cioe'
ben 14 su 22. 
    Inoltre, il presente giudizio ha un "petitum" separato e distinto
dalla questione di costituzionalita', sul quale il giudice remittente
sia legittimamente chiamato, in ragione della propria  competenza,  a
decidere (cfr.: Corte Cost., sentt. n. 4 del 2000 e n. 38 del 2009). 
    5. La questione sollevata dai ricorrenti e' percio' rilevante  e,
a  giudizio   di   questo   Tribunale   amministrativo,   anche   non
manifestamente infondata. 
    La  citata  disposizione  di  legge  regionale  e'  sospettabile,
invero, di contrasto con l'art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 1,
secondo comma,  48,  secondo  comma,  e  67  Cost.,  in  quanto,  non
subordinando   l'attribuzione   del   premio   di   maggioranza    al
raggiungimento di una soglia minima di voti e,  quindi,  trasformando
una  maggioranza  relativa  di  voti,  anche   modesta   come   nella
fattispecie, in  una  maggioranza  assoluta  di  seggi,  finisce  per
determinare un'alterazione della rappresentanza democratica. 
    6.  Essa,  inoltre,  ha   introdotto   un   meccanismo   premiale
irragionevole ed incongruo, il quale, da un lato, non sembra in grado
di assicurate del tutto la finalita' del meccanismo  premiale,  cioe'
la governabilita', in quanto incentiva il raggiungimento  di  accordi
tra liste anche non omogenee, al solo fine di accedere al premio,  ma
non scongiura  il  rischio  che,  dopo  le  elezioni,  la  coalizione
beneficiaria del premio possa sciogliersi, o che uno o  piu'  partiti
che ne facevano patte se ne distacchino. 
    7. Tale modalita'  di  attribuzione  del  premio  di  maggioranza
appare, inoltre, in contrasto con il  principio  di  eguaglianza  del
voto, in violazione dell'art. 48, secondo  comma,  Cost.  poiche'  il
peso dei voti  espressi  per  liste  perdenti  risulta  infine  assai
inferiore di quello espresso alla lista o coalizione vincente. 
    8. Il convincimento del  Collegio  trae  conforto  dalla  recente
sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, con cui sono state
dichiarate incostituzionali  analoghe  norme  di  legge  statale  sul
premio di mag-gioranza per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. 
    In detta pronuncia la Corte ha rilevato che: 
      a)  il  sistema   elettorale,   pur   costituendo   espressione
dell'ampia discrezionalita' legislativa, non e' esente da  controllo,
essendo sempre censurabile in sede di giudizio  di  costituzionalita'
quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012
e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002); 
      b) con riguardo alle norme della legge elettorale della  Camera
... relative all'attribuzione del premio di  maggioranza  in  difetto
del presupposto di una soglia minima di voti  o  di  seggi...  alcuni
aspetti problematici sono stati ravvisati nella  circostanza  che  il
meccanismo premiale e' foriero di una eccessiva sovrarappresentazione
della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una  lista
che abbia ottenuto un numero di voti anche  relativamente  esiguo  di
acquisire la maggioranza assoluta dei seggi; 
      c) in tal modo si puo' verificare in concreto  una  distorsione
fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo  presente
in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura  tale
da comprometterne la compatibilita' con il principio  di  eguaglianza
del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008); 
      d) disposizioni (come quelle sul premio  di  maggioranza  senza
soglia  minima:  n.d.e.),  infatti,  non  superano  lo  scrutinio  di
proporzionalita' e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche  le
norme inerenti ai sistemi elettorali; 
      e)   in   ambiti   connotati   da   un'ampia   discrezionalita'
legislativa, quale quello in esame, sfatto scrutinio impone a  questa
Corte  di   verificare   che   il   bilanciamento   degli   interessi
costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato  con  modalita'
tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in
misura  eccessiva   e   pertanto   incompatibile   con   il   dettato
costituzionale; 
      f) le disposizioni censurate (sul premio di  maggioranza  senza
soglia minima: n.d.e.) sono dirette ad agevolare la formazione di una
adeguata  maggioranza  parlamentare,  allo  scopo  di  garantire   la
stabilita' del governo del Paese e di rendere piu' rapido il processo
decisionale,   cio'   che   costituisce   senz'altro   un   obiettivo
costituzionalmente legittimo. Questo obiettivo e' perseguito mediante
un meccanismo premiale destinato ad essere attivato ogniqualvolta  la
votazione con il sistema proporzionale non abbia assicurato ad alcuna
lista o coalizione di liste un numero di voti tale da tradursi in una
maggioranza anche superiore a quella assoluta di seggi (340 su  630).
Se dunque si  verifica  tale  eventualita',  il  meccanismo  premiale
garantisce l'attribuzione di seggi aggiuntivi (fino alla  soglia  dei
340 seggi) a quella lista o coalizione di liste  che  abbia  ottenuto
anche un solo voto in piu' delle altre, e cio' pure nel caso  che  il
numero di voti  sia  in  assoluto  molto  esiguo,  in  difetto  della
previsione di una soglia minima di voti e/ o di segg.; 
      g)  in  tal  modo,  dette   norme   producono   una   eccessiva
divaricazione tra la composizione  dell'organo  della  rappresentanza
politica, che e' al centro del sistema di democrazia  rappresentativa
e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione,
e  la  volonta'  dei  cittadini  espressa  attraverso  il  voto,  che
costituisce  il  principale   strumento   di   manifestazione   della
sovranita' popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost... poiche'
non impongono il raggiungimento di una soglia  minima  di  voti  alla
lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e  ad
essa assegnano automaticamente  un  numero  anche  molto  elevato  di
seggi, tale  da  trasformare,  in  ipotesi,  una  formazione  che  ha
conseguito una percentuale pur molto ridotta di  suffragi  in  quella
che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; 
      h) il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza...in
quanto combinato con l'assenza di  una  ragionevole  soglia  di  voti
minima per competere all'assegnazione del premio, e' pertanto tale da
determinare un'alterazione del circuito  democratico  definito  dalla
Costituzione, basato sul principio fondamentale  di  eguaglianza  del
voto  (art.  48,  secondo  comma,  Cost.).  Esso,  infatti,  pur  non
vincolando il legislatore ordinario alla  scelta  di  un  determinato
sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca  potenzialmente
e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi  (sentenza
n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione  del  sistema
elettorale prescelto; 
      i) le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di  rilievo
costituzionale, qual e' quello della stabilita' del governo del Paese
e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito  parlamentare,
dettano  una  disciplina  che  non  rispetta  il  vincolo  del  minor
sacrificio    possibile    degli    altri    interessi    e    valori
costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt.  1,
secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva,  detta
disciplina non e' proporzionata  rispetto  all'obiettivo  perseguito,
posto che determina una compressione della  funzione  rappresentativa
dell'assemblea, nonche' dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale
da  produrre  un'alterazione  profonda   della   composizione   della
rappresentanza   democratica,   sulla   quale   si   fonda   l'intera
architettura dell'ordinamento costituzionale vigente. 
    9. Cio' posto, il Collegio - con  il  supporto  argomentativo  di
tali argomentazioni, relative ad una normativa statale sovrapponibile
a quella regionale in controversia - sospetta di  incostituzionalita'
la norma recata dall'art. 87, primo  comma,  lett.  h,  del  D.P.Reg.
1.2.2005, n. 1/L "Approvazione del testo unico delle leggi  regionali
sulla composizione ed elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali", in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3,  48,  secondo
comma, e 67 della Costituzione. 
    Percio', in applicazione dell'art. 23, della l. cost. n. 87/1953,
riservata ogni altra decisione all'esito del  giudizio  innanzi  alla
Corte   costituzionale,   il   Collegio   solleva   l'incidente    di
costituzionalita' per le ragioni che precedono, con rimessione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    10. Infine, il Collegio osserva che, qualora venisse  accolto  il
presente incidente di costituzionalita', ai sensi dell'art. 27, della
legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dovrebbe essere estesa,  per  coerenza  logica,  anche
all'art. 86, comma 1, lett. e), dello stesso  D.P.Reg.  1.2.2005,  n.
1/L, che, per le elezioni nei Comuni con  popolazione  fino  a  3.000
abitanti, prevede l'assegnazione alla lista  collegata  al  candidato
alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di  voti  di
due terzi dei seggi.